Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana dopo tre anni dalla data del matrimonio se, alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non è intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale.
      2. L'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, è sospesa fino alla comunicazione della sentenza definitiva se è stata promossa azione penale per uno

 

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dei delitti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a) e lettera b), prima parte, o per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), seconda parte.
      3. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, perde efficacia se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla data di notifica del decreto medesimo, giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana e di non svolgere attività contrarie ai princìpi costituzionali».